16
Gen
2017
Come prevede la legge di stabilità approvata il mese scorso, a partire dal 1° gennaio 2017 viene introdotta l’Imposta sul reddito d’impresa (IRI) (un’imposizione proporzionale e separata del reddito d’impresa) applicabile dalle imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria (società in nome collettivo ed in accomandita semplice) nella misura fissa del 24%, prevedendo la deducibilità dalla base imponibile delle somme prelevate dall’imprenditore e dai soci di società di persone e la concorrenza di tali somme alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell’IRPEF dell’imprenditore e dei soci.
L’imposta disciplinata dal nuovo art. 55-bis, TUIR è applicabile su opzione da parte:
- delle imprese individuali
- delle società di persone (Snc e Sas) in contabilità ordinaria,
- e con l’aggiunta del nuovo comma 2-bis all’art. 116, TUIR, l’opzione può essere esercitata anche dalle srl “trasparenti”
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