L’art. 3 del D.l. 50/2017 ha modificato profondamente la disciplina delle compensazioni e delle modalità di invio dei modelli F24; viene infatti stabilito l’obbligo di effettuare l’invio dei modelli F24 con compensazioni, ESCLUSIVAMENTE tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e ciò per tutti i crediti relativi alle imposte sui redditi e loro addizionali, per ritenute alla fonte, imposte sostitutive e IRAP.
Ciò significa che, qualsiasi compensazione di qualsiasi imposta e di qualsiasi importo eseguite da soggetti titolari di partita Iva devono transitare da Entratel o Fisconline quindi il mod. F24 non potrà più essere trasmesso tramite Home Banking. |
Riepiloghiamo schematicamente le modalità di presentazione del mod.F24, per tutti i titolari di partita IVA e per qualsiasi somma:
– F24 con saldo positivo: Solo attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) oppure attraverso l’intermediario abilitato che può trasmettere le deleghe in nome e per conto degli assistiti
– F24 con saldo zero: Esclusivamente attraverso i canali telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) oppure attraverso l’intermediario abilitato che può trasmettere le deleghe in nome e per conto degli assistiti
– F24 senza compensazioni: Obbligo di presentazione con modalità telematiche Entratel,/Fisconline; Remote/home banking oppure intermediario abilitato.
Per la trasmissione del mod. F24 con compensazioni le aziende potranno quindi:
- procedere autonomamente alla compilazione e trasmissione, utilizzando/attivando l’utenza Fisconline sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
- delegare un intermediario abilitato Entratel (Consulente del lavoro/Commercialista).
Studio Frigerio