18 Mar 2020

06/2020 – Provvedimenti d’urgenza Decreto “Cura Italia” del 17.03.2020 – Nuova modulistica per viabilità per motivi di lavoro e Protocollo Governo-Parti Sociali

Come già anticipato nella nostra circolare del passato 11 marzo 2020, è stato finalmente pubblicato il Decreto d’urgenza con provvedimenti straordinari per la gestione sia delle sospensioni o delle riduzioni delle attività lavorative, sia in materia di permessi e indennità destinati ai lavoratori.

Di seguito forniamo una tabella riassuntiva, aggiornata da quanto disposto dal già citato decreto, riguardo gli ammortizzatori sociali utilizzabili:

Industria ed Edilizia

da 1 a N lavoratori (alle dipendenze alla data del 23/02/2020)

Commercio, Servizi, Studi Professionali, Turismo

da 1 a 5 dipendenti

(alle dipendenze alla data del 23/02/2020)

Commercio, Servizi e Turismo

da 6 a N dipendenti

(alle dipendenze alla data del 23/02/2020)

Artigiani con regolare versamento FSBA/EBNA**

da 1 a N lavoratori

(alle dipendenze alla data del 23/02/2020)

Provvedimenti Cassa integrazione speciale con causale “emergenza COVID-19” Cassa integrazione in deroga (CIGD)

 

Assegno Ordinario (FIS) speciale con causale “emergenza COVID-19” Provvedimento d’urgenza: “Coronavirus COVID-19”

 

Modalità attuative Informazione, consultazione ed esame congiunto con le organizzazioni sindacali, anche con modalità telematica, entro 3 giorni dalla richiesta*

 

Esenzione da consultazione e accordo sindacale (rif. art. 22 DPCM 17.03.2020) – si è in attesa dei provvedimenti regionali attuativi Informazione, consultazione ed esame congiunto con le organizzazioni sindacali, anche con modalità telematica, entro 3 giorni dalla richiesta* Accordo sindacale anche con sottoscrizione posticipata

 

Durata Massimo di 9 settimane

(dal 23/02 al 31/08)

Massimo di 9 settimane

(dal 23/02 al 31/08)

Massimo di 9 settimane

(dal 23/02 al 31/08)

Durata 20 settimane (al momento dal 26/02 al 31/03)
Termini

Presentazione domanda

Entro la fine del 4° mese successivo a quello di inizio della sospensione o riduzione attività Entro la fine del 4° mese successivo a quello di inizio della sospensione o riduzione attività
Modalità pagamento Prestazioni anticipate dal datore di lavoro e compensazione su DM10 Pagamento diretto da parte dell’INPS Pagamento diretto da parte dell’INPS su istanza del datore di lavoro Prestazioni anticipate dal datore di lavoro e successivo rimborso da parte dell’ente al datore di lavoro

 

* sono in via di definizione le modalità operative di trasmissione delle richieste alle OO.SS. regionali, per evitare la moltiplicazione degli obblighi di comunicazione alle rappresentanze sindacali locali, soprattutto per chi non ha RSA o RSU.

** Comunicazione del 11.03.2020 del Consiglio Direttivo di EBNA/FSBA così precisa: “per accedere all’accordo COVID-19, l’impresa deve avere un’anzianità contributiva non inferiore a 36 mesi. In caso di impresa già esistente e non in regola, la posizione contributiva (36 mesi) deve essere regolata in un’unica soluzione prima di effettuare richiesta di prestazione”.

Gestione ferie e permessi pregressi:

Confermiamo le disposizioni di cui ai Decreti dei giorni 8 e 9 marzo 2020, nonché del Protocollo sottoscritto il giorno 14 marzo 2020 dal Governo e dalle Parti sociali, in merito alla fruizione di ferie e permessi già maturati, che così prevede:

“utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione. Nel caso l’utilizzo degli istituti di cui al punto (precedente) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti.”

Richiamiamo comunque le nostre indicazioni al riguardo contenute nella precedente circolare.

 Modalità operative immediate:

 Dato che, con l’esclusione della FSBA, tutti gli altri strumenti di integrazione salariale non possono essere ancora attivati, lo Studio ha deciso di acquisire preliminarmente, per ora, i dati relativi alle imprese artigiane, che saranno contattate direttamente per l’effettivo avvio della procedura.

Le altre imprese, invece, sono pregate di trasmetterci, così come già richiesto nella precedente circolare i seguenti dati:

  • elenco dei lavoratori interessati alla sospensione/riduzione di attività;
  • quantificazione delle ore di riduzione di orario di lavoro previsto o l’eventuale sospensione totale.

Non è più necessaria la comunicazione dei motivi specifici in quanto il DPCM 17.03.2020 ha introdotto la causale speciale.

Le comunicazioni dovranno essere inviate all’indirizzo  paghe@studiofrigerio.com

Per le aziende che vi hanno già provveduto terremo conto delle informazioni già trasmesse

Alleghiamo alla presente lo schema di comunicazione che potrete trasmettere anche tramite mail aziendale ai vostri dipendenti per l’avvio della sospensione dell’attività e il ricorso, quando possibile, agli ammortizzatori sociali.

Congedi e indennità per i lavoratori:

 Riportiamo di seguito le principali disposizioni in materia di congedi e indennità destinati ai lavoratori dipendenti e autonomi previsti dal DPCM 17.03.2020 – tutti questi provvedimenti speciali non sono ancora attivabili attraverso i servizi INPS online o tramite intermediario, quindi si fornisce una semplice elencazione sintetica, in attesa delle circolari e dei provvedimenti attuativi di prossima emanazione.

In sintesi:

Art. 23 – congedo 15 giorni genitori lavoratori e indennità

Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni, i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione.

È possibile inoltre la commutazione del congedo parentale nel congedo speciale qui sopra descritto.

Alle medesime condizioni è riconosciuta un’indennità ai genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS – la quantificazione delle indennità varia in base alla cassa previdenziale di appartenenza.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In alternativa al congedo speciale è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo dal 5 marzo 2020 al 31.12.2020.

Art. 24: estensione permessi Legge 104/1992

Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Art. 26: gestione malattia e sorveglianza sanitaria

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.

Art. 27: indennità lavoratori autonomi

Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito.  L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS.

Art. 28: indennità per artigiani e commercianti

Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni Artigiani e Commercianti, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS.

 Art. 39: gestione smart working

Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.

Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

Art. 46: divieto licenziamento

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (17.03.2020) l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto (licenziamento) per giustificato motivo oggettivo.

Art. 60: sospensione termini adempimenti e versamenti fiscali e contributivi

Per le aziende che non avessero effettuato il versamento del modello F24 relativo alle ritenute fiscali e previdenziali in scadenza il passato 16.03.2020, sarà possibile provvedervi entro il 20.03.2020, senza addebito di interessi e sanzioni.

 Art. 63: premio lavoratori dipendenti

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. I sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica, l’incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Nuovo modello autodichiarazione per viabilità del 17.03.2020 e Protocollo Governo-Parti Sociali del 14.03.2020

 Alleghiamo il nuovo modello di autocertificazione diffuso dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero degli Interni in data 17.03.2020, che potrà essere resa in caso di controllo da parte delle Autorità preposte. Confermiamo le indicazioni fornite nella nostra precedente circolare in materia di dispensa per il trasporto di merci o comunque riconducibile a filiera produttiva.

Alleghiamo inoltre il Protocollo condiviso con le Parti Sociali ed emanato il passato 14.03.2020 contenente le misure specifiche per il contrasto e il contenimento di agenti virali sui luoghi di lavoro. Tale provvedimento, unitamente alle specifiche disposizioni previste dai decreti dei giorni 8 e 9 marzo 2020, hanno particolare rilevanza in quanto definiscono i protocolli sanitari che devono essere attuati in azienda per poter proseguire le attività lavorative.

Dati i rischi connessi al proseguimento dell’attività, suggeriamo di coinvolgere attivamente sia il medico aziendale sia il consulente alla sicurezza per la predisposizione di tali misure.

*******************

Allegati richiedibili:

-Modulo autodichiarazione del 17.03.2020;

-Comunicazione sospensione o riduzione attività;

-Protocollo del 14.03.2020.

 

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